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| Legislazione |
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| Scritto da Administrator |
| Sabato 10 Ottobre 2009 16:43 |
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In questa sezione puoi scaricare i documenti legislativi riguardanti la tutela del patrimonio archeologico, artistico e culturale. Ricordiamo infatti che la ricerca archeologica è assolutamente vietata con qualsiasi mezzo, se non autorizzati dal Ministero. La legge punisce severamente gli atti clandestini in materia archeologica. Ricordiamo inoltre che la ricerca archeologica abusiva condotta con il metal detector comporta un inasprimento della pena in termini economici e di reclusione. Per utilizzare il metal detector durante scavi archeologici (all'interno di appositi cantieri archeologici autorizzati) bisogna godere dell'autorizzazione Ministeriale. L'utilizzo dello strumento per scopi illegali, di fatto indispettisce gli organi di controllo, facendo apparire tutti i possessori di metal detector possibili tombaroli, o comunque individui da guardare con sospetto. Di fatto chi utilizza per scopi illeciti il metal detector compie un atto sleale verso la legge e verso chi, per questo splendido hobby nutre una forte passione e se ne fa ambasciatore. Il metal detector è uno strumento di libera vendita ed è consentita la ricerca di oggetti NON antichi (cioè non si possono cercare oggetti di interesse archeologico, anche se rinvenuti in modo casuale), è consentita la ricerca di materiale bellico (esclusi materiali esplodenti quali ordigni, mine, esplosivi, munizioni, ed oggetti ancora in dotazione alle forze dell'ordine). Si può cercare nelle spiaggie, se non specificato altrimenti. Non si possono cercare oggetti di proprietà demaniale. Non si può cercare in zone protette (parchi, alcune zone della Grande Guerra soggette a tutela). Non si può cercare in proprietà private senza l'autorizzazione del proprietario. Insomma sono le stesse regole che riguardano tutte cose che normalmente si possono o non si possono fare senza metal, solo che con esso abbiamo un occhio in più, e quindi anche più possibilità di ritrovamenti, ma anche più rischi e più responsabilità. Gli oggetti ritrovati che potrebbero avere un proprietario devono essere denunciati al sindaco come oggetti smarriti. Se dopo un anno il proprietario non ne è tornato in possesso, il ritrovatore può tenersi l'oggetto oppure può ricevere un compenso secondo il valore stimato dell'oggetto. Se l'oggetto è stato ritrovato all'interno di una proprietà altrui, l'oggetto, o comunque il suo valore deve essere diviso a metà tra il ritrovatore e il proprietario del terreno. Chi ha la passione per la militaria (ma può capitare a chiunque) può incappare casualmente in pericolosissimi ordigni inesplosi che possono mettere a rischio la vita propria e quella degli altri. Il primo consiglio è quello di leggere e conoscere il più possibile l'argomento "Munizioni-Ordigni" per poter almeno sapere se quello che abbiamo davanti è una bomba. Una volta che dovesse essere ritrovato in maniera casuale un ordigno inesploso, non toccarlo assolutamente, mettere la zona in sicurezza ed avvertire immediatamente i Carabinieri conducendoli sul posto. Gli artificieri faranno il resto.
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| Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Novembre 2009 21:27 |






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